Italian court dismisses appeal against sentencing for money laundering as inadmissible due to lack of manifest error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the preliminary judge's sentencing for money laundering and receipt inadmissible. The defense argued for a different legal qualification of the facts, but failed to demonstrate a manifest error in the court's choice of legal terms. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; The appeal against sentencing regarding the legal qualification of facts is inadmissible unless the appellant proves the qualification is manifestly eccentric and without any room for opinion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURSOMANNO ANDREA nato a LECCE il 07/04/1986 avverso la sentenza del 13/07/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEpao -avviso alle partn udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il G.i.p. del Tribunale di Lecce, su richiesta delle parti, ha applicato a Bursomanno Andrea la pena concordata in ordine ai reati di autoriciclaggio e ricettazione.
2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. L'ammissibilità del ricorso avverso le sentenze di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., relativamente alle questioni concernenti la qualificazione giuridica dei fatti oggetto di imputazione, richiede che il motivo di ricorso denunci l'errore sul nomen iuris come manifesto, ossia nei soli casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 - 01); mentre nel caso di specie il ricorrente neppure deduce l'alternativa qualificazione dei fatti che ritiene non adeguatamente motivata.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio,iraola L Imperiali i DE OSITATA IN CA