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Ordinanza — n. 13286/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13286/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13286/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO PASQUALE nato a NAPOLI il 28/11/1988 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord in data 12.2.2021, confermando la dichiarazione di penale responsabilità di Riccio Pasquale e rideterminando le pene inflitte in ordine ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13286/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente, in punto di mancato contenimento della pena e degli aumenti a titolo di continuazione nella misura minima, sono manifestamente infondate atteso che la pena base per il più grave delitto di rapina è stata fissata esattamente nel minimo edittale (anni 5 di reclusione), mentre gli aumenti apportati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., sono stati giudicati "equi" in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con motivazione che rispetta lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina aggravamento della pena risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito reato di pirateria della strada reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
pen., sono stati giudicati "equi" in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con motivazione che rispetta lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO PASQUALE nato a NAPOLI il 28/11/1988 avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli Nord in data 12.2.2021, confermando la dichiarazione di penale responsabilità di Riccio Pasquale e rideterminando le pene inflitte in ordine ai reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Le censure mosse dal ricorrente, in punto di mancato contenimento della pena e degli aumenti a titolo di continuazione nella misura minima, sono manifestamente infondate atteso che la pena base per il più grave delitto di rapina è stata fissata esattamente nel minimo edittale (anni 5 di reclusione), mentre gli aumenti apportati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., sono stati giudicati "equi" in ragione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., con motivazione che rispetta lo standard motivazionale richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv 271243; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Paola Lucnperiali I DICN CPANrS711; FrnATA - 7 i