Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation against sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal filed by the defense inadmissible. The appellant failed to cite specific passages regarding the sentencing treatment, instead offering a general complaint about the lack of examination of previous objections. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the reasoned criticism required to challenge the lower court's decision effectively.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide concrete references to specific parts of the decision regarding the censured treatment, limiting themselves to a generalized critique without identifying specific argumentative deficiencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMARI RAMZI nato il 17/03/1979 avverso la sentenza del 14/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Lannari Ramzi già pronunciata dal Tribunale di Ancona con sentenza del 22.9.2016 in ordine al reato di ricettazione.
2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, il ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione riguardanti il censurato trattamento sanzionatorio limitandosi a lamentare l'omesso esame delle censure formulate con l'atto di appello in modo onnicomprensivo, senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla motivazione della decisione (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi eventuali ricorsi straordinari (Sez. 6, Ordinanza n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01).
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consiglier , - stensore Il Pre ente Sergio DiP Luci no tmperiali n_1 DE • OSSTATA IN CANCELLERIA - 7-