Ordinanza — n. 13282/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARRA MAURO nato a PESCARA il 07/12/1986 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Sarra Mauro già pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 13.7.2017 in ordine ai reati di ricettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 712 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13282/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARRA MAURO nato a PESCARA il 07/12/1986 avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Ancona ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Sarra Mauro già pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 13.7.2017 in ordine ai reati di ricettazione.
2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il primo motivo è inconferente poiché la censura concerne l'omessa imputazione del soggetto cui l'imputato ebbe a cedere il bene ricettato; il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché è granitico l'orientamento secondo il quale ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 - 0, riguardante la ricettazione di apparati telefonici cellulari); assolutamente generica la dedotta violazione dell'art. 712 cod. pen. senz'alcun riferimento concreto a specifici passaggi della decisione e agli elementi di fatto che dovrebbero supportare la censura.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio itaola ,31) Luc i Ir‘: nperiali 4/ ) DEPOSI