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Ordinanza — n. 13281/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13281/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13281/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIERI MAURO nato a NAPOLI il 30/05/1993 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Prestieri Mauro già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli con sentenza del 9.10.2014 in ordine ai reati di rapina aggravata consumata e tentata.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13281/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

Parole chiave

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reati contro il patrimonio commisurazione della pena per rapina reati penali furto di lieve entità reato di poca entità tentata rapina

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRESTIERI MAURO nato a NAPOLI il 30/05/1993 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Prestieri Mauro già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli con sentenza del 9.10.2014 in ordine ai reati di rapina aggravata consumata e tentata.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il primo ed il secondo motivo sono entrambi meramente reiterativi delle censure sollevate quanto al tema del reato impossibile (ipotesi correttamente esclusa dalla Corte territoriale richiamando il principio della necessaria verifica dell'inesistenza dell'oggetto materiale della rapina - il denaro - in termini di inesistenza assoluta ed originaria - Sez. 3, n. 16499 del 08/11/2018, dep. 2019, Ballo, Rv. 275569 - 0) e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che nelle ipotesi di reati plurioffensivi richiede una valutazione non limitata ai soli aspetti patrimoniali (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173 - 0); il terzo motivo risulta formulato per ragioni non consentite, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., non avendo formato oggetto di motivo di appello.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside Sergi aola Luci. i a penali DEPOSITATA IN CAt