Italian court dismisses appeal for criminal liability due to lack of specific factual arguments against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Lalli Annarita inadmissible and ordered her to pay procedural costs. The defense argued against the conviction for receipt but failed to cite specific passages of the lower court's decision, merely complaining of a lack of motivation. The court ruled that such general criticism does not constitute a reasoned objection, preventing the appellate judge from understanding the precise grounds of the challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to refer to specific passages of the contested decision, limiting themselves to a general complaint of lack of motivation without indicating specific argumentative deficiencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LALLI ANNA RITA nato a ROMA il 08/01/1960 avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Lalli Annarita già pronunciata dal Tribunale di Velletri con sentenza del 23.10.2017 in ordine al delitto di ricettazione.
2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputata è inammissibile. Il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato logicamente corretta, la ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi della decisione specifici limitandosi a lamentare l'omessa motivazione in ordine alla teorica possibilità di proscioglimento senza indicare specifiche carenze od omissioni argonnentative ovvero illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi eventuali ricorsi straordinari (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01).
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigli e estensore Il Presi ept