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Ordinanza — n. 13277/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on identity theft, ruling generic defense insufficient to negate liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13277/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Esposti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had partially acquitted Esposti of the crime of receiving an identity card while confirming his liability for the theft of the card itself. The court rejected Esposti's argument that he personally found and took the lost card, deeming his explanation too generic and unconvincing to rebut the prosecution's evidence of third-party theft.

Regesto Legislator

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Art. 647 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: The defense's assertion that the defendant personally found and appropriated a lost identity card is inadmissible if generic and unconvincing, failing to logically exclude the prosecution's finding of third-party theft.

Parole chiave

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identity theft liability generic defense inadmissibility receiving stolen goods third party appropriation court costs and fines criminal appeal dismissal unconvincing factual assertion esibizione di documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 647 cod. pen.
Oggetto dell'imputazione è la ricettazione di una carta d'identità ricevuta da terzi, di provenienza delittuosa perché oggetto di smarrimento e successiva appropriazione (art. 647 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 497 bis cod. pen
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino 1'8.1.2018 nei confronti di Esposti Giuseppe, dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 497 bis cod.
art. 647 cod. pen
Oggetto dell'imputazione è la ricettazione di una carta d'identità ricevuta da terzi, di provenienza delittuosa perché oggetto di smarrimento e successiva appropriazione (art. 647 cod.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSTI GIUSEPPE nato a NOVI LIGURE il 22/04/1982 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino 1'8.1.2018 nei confronti di Esposti Giuseppe, dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., confermando il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di una carta d'identità, rideterminando la pena inflitta.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorrente reitera la questione dell'appropriazione della carta d'identità smarrita dal legittimo titolare, operata dallo stesso ricorrente, tesi che la Corte territoriale ha ritenuto priva di attendibilità per la genericità delle indicazioni fornite. Oggetto dell'imputazione è la ricettazione di una carta d'identità ricevuta da terzi, di provenienza delittuosa perché oggetto di smarrimento e successiva appropriazione (art. 647 cod. pen.); l'indicazione fornita dall'imputato, circa l'aver personalmente rinvenuto la carta ed essersene appropriato, è stata ritenuta dai giudici di merito inidonea - perché generica e inattendibile - ad escludere la responsabilità (senza che sia denunciato alcun vizio logico della motivazione sul punto) sicché il reato presupposto è stato logicamente individuato nell'appropriazione (ad opera di terzi) del documento di identità smarrito dal titolare.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consi re estensore Il Presidente Sergi aola L Imperiali DE O S I T