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Ordinanza — n. 13276/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on recidivism due to inadmissibility and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13276/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Porchietto Luigi inadmissible, upholding the lower court's partial reform of his conviction. The defense argued regarding the defendant's awareness of the bill's illicit origin, but the court rejected this as unsupported by facts and contrary to established legal doctrine. Consequently, the appeal was dismissed, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 163 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it reiterates issues already decided or formulates requests extraneous to the stage of legality, violating the agreed protocol on criminal appeal drafting.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility procedural protocol violation extraneous requests appeal recidivism awareness procedural costs order criminal law Italy Cassazione decision assegno bancario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 163 cod. pen.
276428 - 0); del tutto inammissibile il ricorso nella parte in cui formula richieste estranee alla fase di legittimità (richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti, di riduzione della pena e concessione del benefico ex art. 163 cod.
art. 163 cod. pen
276428 - 0); del tutto inammissibile il ricorso nella parte in cui formula richieste estranee alla fase di legittimità (richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti, di riduzione della pena e concessione del benefico ex art. 163 cod.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi
Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom
pen.), tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015 (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCHIETTO LUIGI nato a RACCONIGI il 09/11/1953 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino il 5.2.2018 nei confronti di Porchietto Luigi, dichiarando l'estinzione del reato di tentata truffa per remissione di querela, confermando il giudizio di responsabilità in ordine al delitto di ricettazione di un assegno bancario con rideterminazione della pena.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorrente reitera la questione della consapevolezza circa la provenienza delittuosa dell'assegno utilizzato dall'imputato per porre in essere il tentativo di truffa, formulando un'ipotesi alternativa del tutto disancorata dagli elementi di fatto e smentita dal costante insegnamento di legittimità secondo il quale chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428 - 0); del tutto inammissibile il ricorso nella parte in cui formula richieste estranee alla fase di legittimità (richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti, di riduzione della pena e concessione del benefico ex art. 163 cod. pen.), tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015 (Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Ngom, Rv. 272809 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consiglie estensore Il Presid nte Sergio