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Ordinanza — n. 13273/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of concrete grounds regarding the appellate court's sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13273/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide concrete elements justifying the appellate court's decision on sentencing. The appellant argued for immediate acquittal, but the court found the grounds generic and insufficient to overturn the aggravated robbery conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and do not indicate concrete elements demonstrating why the appellate court should have adopted a different pronouncement on the matter of sentencing.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sentencing discretion aggravated robbery procedural costs commisurazione della pena per rapina risarcimento per atto illecito riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCHERA LUIGI nato a NAPOLI il 01/06/1995 avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Moschera Luigi già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Napoli con sentenza del 18.6.2015 in ordine al delitto di rapina aggravata.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. A fronte della devoluzione al giudice dell'appello delle sole questioni riguardanti il trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità il motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria del proscioglimento dell'imputato, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno, Rv. 273431 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigre estensore Il Presidente Sergio Pfi waola Lu Imperiali DEPOSITATA IN C 47,ELLEPIA PR 2022 "( 7