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Ordinanza — n. 13272/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on criminal liability for continued receiving due to procedural inadmissibility and lack of specific evidence challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13272/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Lorenzo Maurizio inadmissible, confirming his criminal liability for continued receiving. The defense argued for evidence manipulation and lack of expert appraisal, but the court found these grounds procedurally invalid. The ruling emphasized that vague complaints about evidence or missing expert reports do not constitute valid cassation grounds under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) e d), cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the alleged evidence manipulation is not specifically identified in relation to the second-instance judgment or when the failure to order an expert report is not a ground for cassation as expert evidence is neutral.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability continued receiving evidence manipulation expert appraisal procedural inadmissibility Code of Criminal Procedure cassation appeal prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
In ordine al primo motivo va rilevato che quanto alla dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente a fronte della doppia pronuncia conforme, sussiste la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett.
Art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
In ordine al primo motivo va rilevato che quanto alla dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente a fronte della doppia pronuncia conforme, sussiste la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore
pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv.
Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano
Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi
Sez. Unite, n. 39746 del 23/03/2017, A.
pen., in quanto la perizia rappresenta un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. Unite, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LORENZI MAURIZIO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 31/10/1966 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Lorenzi Maurizio già pronunciata dal Tribunale di Modena con sentenza del 17.1.2019 in ordine al delitto di ricettazione continuata.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. In ordine al primo motivo va rilevato che quanto alla dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente a fronte della doppia pronuncia conforme, sussiste la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Cadore, Rv. 269906).

Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo non viene specificato che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). In ogni caso, non può valere la deduzione della possibilità di far valere il travisamento in quanto ricorrente in entrambe le decisioni di merito, atteso che il ricorrente non solo omette di riportare per intero le testimonianze che assume travisate dai giudici di merito, ma non si fa carico di affrontare la c.d. prova di resistenza, a fronte di pacifici dati probatori riguardanti la disponibilità di beni su cui erano riportate indicazioni che ne attribuivano la proprietà ad enti comunali e rispetto ai quali, comunque, l'imputato non aveva fornito attendibili indicazioni circa la loro provenienza.

Il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, relativa alla richiesta perizia, è formulato in termini non consentiti poiché la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia rappresenta un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. Unite, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01); anche il terzo motivo, correlato sempre al lamentato vizio di motivazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, solleva questioni in fatto - non deducibili in sede di legittimità - riguardanti l'esistenza di beni erroneamente non restituiti e che apparterrebbero alle persone offese (e, peraltro, il difetto di specifica indicazione di quei beni e della rilevanza dell'accertamento richiesto, quanto al giudizio di responsabilità, rende evidentemente generica la censura).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consi re estensore Il Presidente Serg aola Luc .no Imperiali DePOSITA