Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence supporting the defendant's property claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal filed by Domenico D'Alessandro inadmissible. The defendant argued he intended to retrieve three mobile phones ordered from a shop, claiming ownership or co-ownership, but the lower court found no evidence in the trial records to support this assertion. Consequently, the court rejected the request for a different legal qualification under Article 393 of the Penal Code and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal challenging a criminal conviction is inadmissible if the new arguments presented by the appellant lack any factual basis or correspondence with the evidence previously examined in the trial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO DOMENICO nato a AVEZZANO il 12/06/1986 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello de L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di D'Alessandro Domenico già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Avezzano con sentenza del 12.3.2019 in ordine ai delitti di rapina impropria e lesioni.
2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il ricorrente reitera sostanzialmente la tesi della proprietà/comproprietà dei telefoni cellulari ordinati presso il negozio e che il ricorrente intendeva ritirare, come fece adoperando violenza nei confronti dell'addetta al negozio; ma la Corte territoriale ha chiarito, senza che ciò possa integrare il denunciato travisamento della prova, che dei tre cellulari ordinati con versamento di un anticipo da parte del ricorrente (corrispondente a somme che doveva restituire alla convivente) e intestati tutti alla donna, quello a lui destinato era stato già ritirato, mentre gli altri due, acquistati per esser utilizzati dalla convivente e dal figlio, sarebbero stati pagati per la parte residua anche con risorse della donna; sicché l'assunto del ricorrente non trova riscontro in alcuno degli atti processuali e non può giustificare, come vorrebbe il ricorrente, una differente qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 393 cod. pen.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consiglisr estensore Il Presid e Sergio(D.; ola Luci mperiali - I TATA IN CA"'N