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Ordinanza — n. 13268/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; generic mitigating circumstances cannot be granted as a discretionary benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13268/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by defendant Pietro Catalano inadmissible regarding his conviction for receiving stolen goods. The defense argued that generic mitigating circumstances should be recognized as a discretionary benefit, but the court held these are merely factual situations requiring specific evaluation under Article 133 of the Penal Code rather than a grantable privilege. Consequently, the appellate court's refusal to apply leniency was upheld as logically sound and free of procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 133 c.p.; Generic mitigating circumstances cannot be treated as a discretionary 'concession' by the judge but must be evaluated as specific factual situations under Article 133 of the Penal Code to determine sentencing.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances discretionary concession receiving stolen goods Article 133 Penal Code inadmissible appeal sentencing quantification procedural inadmissibility attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. pen.
Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello de L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Catalano Pietro già pronunciata dal Tribunale di Avezzano con sentenza del 31.10.2018 in ordine al delitto di ricettazione ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALANO PIETRO nato a ROMA il 20/07/1967 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello de L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Catalano Pietro già pronunciata dal Tribunale di Avezzano con sentenza del 31.10.2018 in ordine al delitto di ricettazione ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (che nella specie era già stata contenuta riconoscendo l'ipotesi attenuata del reato e commisurandola in valori prossimi ai minimi edittali).

A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza (non potendo rilevare il mero dato della consegna del telefono ricettato, solo dopo la richiesta formulata dalla p.g.). La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede (Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente r Sergio ola LunIrperiali DEPOSI TATA IN C