Italian court dismisses appeal against criminal fraud conviction citing insufficient evidence of intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Baldini Lino inadmissible, upholding his criminal conviction for fraud. The defense argued the trial court erred by relying solely on the bank card label as proof of intent, ignoring the victim's immediate disconnection after payment. The court rejected this, ruling that the card label logically demonstrated the recipient's interest in the illicit profit, thereby confirming the fraud's intent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 560 c.p.p.: An appeal based on the alleged illogicality of the court's reasoning is inadmissible when the reasoning, though brief, sufficiently establishes the factual basis for the conviction without requiring further elaboration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDINI LINO nato a PESCARA il 18/01/1969 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello de L'Aquila ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Baldini Lino già pronunciata dal Tribunale di Pescara con sentenza del 16.10.2019 in ordine al delitto di truffa.
2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. La denuncia di illogicità della motivazione, che ha fondato il giudizio di responsabilità sul solo dato dell'intestazione della carta "Poste pay" su cui fu versato il corrispettivo della fraudolenta vendita operata attraverso la rete Internet, è manifestamente infondata poiché quel dato, unitamente all'immediata cessazione di contatti tra la vittima e l'imputato subito dopo il pagamento, dimostra proprio dal punto di vista logico che l'intestazione della carta traduce l'interesse del titolare al conseguimento del profitto della condotta truffaldina che, pur se realizzata da altri quanto all'induzione in errore, vide come destinatario del profitto ingiusto realizzato il ricorrente.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergi aola Luci mperiali u PT ATA IN cu_t,. A - 7 À