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Ordinanza — n. 13266/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because nullity judgment lacks interest for appeal and is merely procedural.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13266/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's nullity judgment should be reviewed on merits regarding criminal responsibility, but the court held such review is prohibited. The decision rests on the principle that a nullity judgment declaring a retrial is merely procedural and does not warrant a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 607 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A judgment declaring nullity and ordering a retrial is inadmissible for cassation as it lacks interest and serves only as a procedural impulse, leaving the defendant's rights intact for the new trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
nullity judgment cassation appeal procedural interest retrial order inadmissible appeal ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 607 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 607 cod. proc. pen
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 9744 del 21/01/2004, Ascani
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PODARU FLORIAN nato il 17/11/1977 avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello de L'Aquila ha dichiarato la nullità della sentenza pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 23.9.2019 nei confronti di Podaru Florian, per essere stato giudicato l'imputato in assenza pur sussistendo un legittimo impedimento, dovuto allo stato di detenzione dell'imputato.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Lamenta il ricorrente che la Corte, una volta rilevata la causa di nullità, non abbia esaminato le censure di merito relative al profilo della responsabilità dell'imputato; si tratta di censura non consentita e che, comunque, rivela il difetto di interesse della parte ricorrente, in quanto «non è ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia annullato quella di primo grado e disposto contestualmente la trasmissione degli atti al primo giudice per nuovo giudizio; e ciò sia in forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (prevedendo l'art. 607 cod. proc. pen. il ricorso dell'imputato solo contro sentenze di condanna o di proscioglimento e sentenze inappellabili di non doversi procedere), sia per difetto di interesse, risolvendosi la sentenza dichiarativa di nullità in un atto di mero impulso processuale inidoneo a ledere il diritto di difesa dell'imputato, che resta abilitato ad esercitare qualsiasi facoltà in sede di nuovo giudizio, senza incontrare alcuna preclusione» (Sez. 6, n. 9744 del 21/01/2004, Ascani, Rv. 229210 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidepte Sergio di Paola L mperiali D IN EPOSITATA Cia,‘PT'n FRIA - 7 A