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Ordinanza — n. 13262/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13262/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13262/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONDELLO NICOLA nato a MESSINA il 22/01/1968 MICALI ANTONINO nato a MESSINA il 03/07/1949 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Mondello Nicola e Micali Antonino già pronunciata dal Tribunale di Catania con sentenza del 11.11.2019 in ordine al delitto di appropriazione indebita in concorso.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13262/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

Parole chiave

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istruzione penale per appropriazione indebita indebito prova dell'indigenza colpa concomitante irresponsabilità prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Il primo motivo, che censura la valutazione delle prove acquisite, mediante l'individuazione fotografica operata dalla figlia della persona offesa, criticandone i contenuti intrinseci e deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONDELLO NICOLA nato a MESSINA il 22/01/1968 MICALI ANTONINO nato a MESSINA il 03/07/1949 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Mondello Nicola e Micali Antonino già pronunciata dal Tribunale di Catania con sentenza del 11.11.2019 in ordine al delitto di appropriazione indebita in concorso.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato Micali è inammissibile. Il primo motivo, che censura la valutazione delle prove acquisite, mediante l'individuazione fotografica operata dalla figlia della persona offesa, criticandone i contenuti intrinseci e deducendo la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. si pone al di fuori del perimetro dei motivi consentiti in sede di legittimità (Sez. Unite, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04). Il secondo motivo che censura il dinego delle circostanze attenuanti generiche è totalmente generico, nella misura in cui richiama una serie di massime giurisprudenziali senza alcun confronto puntuale e specifico con la motivazione della sentenza impugnata che ha indicato in dettaglio una congerie di precedenti condanne, per numerosissimi reati, molti di essi caratterizzati da fine di lucro, oltre che l'assenza di elementi favorevoli idonei a giustificare la concessione delle attenuanti.

3. Anche il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato Mondello è inammissibile. Il denunciato travisamento della prova testimoniale, relativamente al dato dell'altezza della persona descritta dalla teste (indicato in una misura incompatibile con l'effettiva statura dell'imputato), non possedeva carattere di decisività atteso che l'affermazione di responsabilità non si è fondata sulla sola descrizione fornita dalla teste, ma anche sul sicuro riconoscimento fotografico, che prescindeva evidentemente dall'indicazione circa la statura del soggetto riconosciuto.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere es