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Ordinanza — n. 13259/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13259/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13259/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGITO GIOVANNI nato a VITTORIA il 17/02/1990 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Nigito Giovanni già pronunciata dal Tribunale di Ragusa con sentenza del 23.11.2015 in ordine ai delitti di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13259/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ricettazione prove acquisite illegalmente occultamento di beni reati contro il patrimonio ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIGITO GIOVANNI nato a VITTORIA il 17/02/1990 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Nigito Giovanni già pronunciata dal Tribunale di Ragusa con sentenza del 23.11.2015 in ordine ai delitti di ricettazione.

2. Il ricorso proposto dalla difesa dell'imputato è inammissibile. Il primo motivo, che lamenta la violazione del principio della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, dubbio derivante dalla convivenza del ricorrente con altri familiari nell'abitazione ove furono rinvenuti i beni di provenienza delittuosa, non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata che ha logicamente escluso rilevanza a quel dato, essendo stato trovato sulla persona dell'imputato almeno uno dei beni ricettati e mancando indicazioni per attribuire agli altri componenti della stessa famiglia la propensione alla commissione di reati, come invece apprezzato per il ricorrente e per il fratello, coimputato nel medesimo processo.

Il secondo motivo, che censura la statuizione di riconoscimento della recidiva, è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha messo in luce non solo l'esistenza dei precedenti penali, ma anche la qualità degli stessi e la loro specificità (reati contro il patrimonio) ritenendo tali dati sintomatici di una particolare inclinazione a delinquere rispetto alla quale il nuovo episodio rappresentava espressione di più accentuata pericolosità.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigli estensore I