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Ordinanza — n. 13258/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and reiterative arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13258/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ferragina Mario inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that accounting documents were insufficient to prove missing parts and that witness testimonies were contradictory regarding access to inventory systems. The court rejected these claims as merely reiterative of arguments already addressed by the lower court, which had established that inventory controls and system discrepancies proved the misappropriation.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains no new grounds or if its arguments are merely reiterative of those already examined and decided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments lack of new grounds procedural costs misappropriation evidence abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sistema di informazione appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAGINA MARIO nato a CATANZARO il 05/06/1965 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza del 5.12.2018 del Tribunale di Lametia Terme, pronunciata nei confronti di Ferragina Mario, dichiarando estinti per prescrizione i reati commessi sino al mese di agosto 2013 e confermando il giudizio di responsabilità in relazione ai residui episodi di appropriazione indebita con rideterminazione delle pene inflitte.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente censura in primo luogo la dimostrazione della condotta appropriativa, che riguardava pezzi di ricambio acquistati dalla società (ove egli prestava attività di magazziniere) e che, all'esito di controlli contabili e di inventario, erano risultati mancanti rispetto alle annotazioni contenute nella documentazione aziendale; ad avviso del ricorrente solo attraverso le scritture contabili obbligatorie poteva essere dimostrato il lamentato ammanco di pezzi, mentre le bolle di accompagnamento dei beni acquistati e le liste dei ricambi, prodotte in giudizio a sostegno della tesi di accusa, non erano strumenti di prova idonei. Inoltre, il ricorrente rileva che nei bilanci degli anni in cui si sarebbero verificate le sottrazioni delle merci, nessuna voce negativa risultava annotata nelle scritture contabili. La censura è meramente reiterativa, a fronte della motivazione della sentenza impugnata (pag. 4 e pag.

6) che ha spiegato come la dimostrazione degli ammanchi derivava dal controllo delle merci in magazzino attraverso gli inventari eseguiti, che avevano fatto emergere un disallineamento tra il sistema informatico (cui aveva accesso esclusivo l'imputato, che poteva operare la modifica delle liste dei ricambi) e l'archivio cartaceo, con difformità tra l'ammontare dei ricambi presenti nelle bolle dei fornitori e quello indicato nei carichi a sistema — le liste dei ricambi inserite dall'imputato - (sicché il controllo delle scritture contabili e dei bilanci non avrebbe mai consentito di apprezzare quelle discrasie che non apparivano, appunto, nella contabilità).

Anche la censura formulata con il secondo motivo di ricorso è reiterativa e non si confronta con la decisione della Corte territoriale che, in merito all'ipotizzata contraddizione delle dichiarazioni testimoniali sul punto della disponibilità esclusiva da parte del ricorrente della password per accedere al sistema di inserimento delle liste ricambi, essendo risultato che anche il titolare della società aveva il medesimo accesso, ha rilevato come non siano individuabili ragioni logiche che avrebbero condotto la società stessa a alterare le liste dei ricambi, procurando un danno al proprio patrimonio (pag. 7, primo capoverso), restando meramente assertiva e indimostrata (ancora una volta dal punto di vista logico, quanto alla materiale esecuzione di tutte le alterazioni, in epoca anteriore rispetto alla proposizione dell'azione civile da parte dell'imputato per il riconoscimento di spettanze retributive, non a caso avviata dopo le contestazioni relative alle irregolarità accertate) la tesi dell'artata modifica - da parte della società - delle liste ricambi per compensare, attraverso azioni risarcitorie, le pretese retributive dell'imputato.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi ente Sergio Iaola Luci ... Impèriali