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Ordinanza — n. 13257/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant failed to sign the petition with a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13257/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner, Leonardo Plescia, attempted to file the petition personally without a qualified defense attorney. Although the petitioner's lawyer attempted to authenticate the signature, the law requires the petition itself to be signed by a registered defense attorney to avoid rejection. The court ruled that the petitioner's personal signature was insufficient, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 625 bis c.p.p.: The appeal must be signed by a defense attorney registered with the Court of Cassation; a personal signature by the accused or a lawyer's authentication of the signature does not satisfy the statutory requirement for admissibility.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility unrepresented defendant qualified defense attorney personal signature requirement court costs award eccezione di illegalità tentata estorsione licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 625 bis c.p.p.
Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 625 bis cod. proc. pen
Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art.
art. 613 cod. proc. pen
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021
(Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLESCIA LEONARDO nato a PARTINICO il 12/01/1998 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Plescia Leonardo già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Palermo con sentenza del 4.7.2019 in ordine ai delitti di tentata estorsione e furto aggravato.

2. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 27201), restando altresì irrilevante - come avvenuto nella specie - sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consiglier estensore Il Presidente Sergio Di1-i 94 a Luc mpèriali ., 2 DE OS