Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging discretionary sentencing within statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Urgnani Fabrizio inadmissible, upholding the lower court's partial reform of the fraud conviction and sentence. The appellant argued the penalty deviated from the statutory minimum, but the court found the reasoning consistent with judicial discretion regarding aggravating and mitigating circumstances. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The determination of criminal penalties, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretion of the trial judge and is not subject to cassation review unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URGNANI FABRIZIO nato a TORINO il 17/05/1968 avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; o Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del 12.9.2019 del Tribunale di Torino, pronunciata nei confronti di Urgnani Fabrizio, confermando il giudizio di responsabilità in relazione al delitto di truffa e rideterminando le pene inflitte.
2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. Il ricorrente, infatti, censura la motivazione che ha ritenuto di discostarsi dal minimo edittale nel determinare la pena, fornendo logica giustificazione alla scelta operata in ragione delle specificità del fatto (considerato il valore del titolo utilizzato per la truffa) e della personalità dell'imputato, attestata dai precedenti penali riportati. Si tratta di motivazione coerente con l'insegnamento di legittimità a mente del quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che l'esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigl" e estensore (42.,/ Il Presid Sergio /1 2 ola Luci, ! ali penali , DEPOSITATA IN er CA