Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to logical evaluation of witness testimony and correct application of law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Vicinanza Gianluca inadmissible, rejecting his claims regarding the evaluation of witness testimony and the application of sentencing guidelines. The court found that the lower court's logical assessment of the witness's statements and the value of the vehicle correctly excluded the mitigating circumstance of minor offense. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the lower court's evaluation of evidence represents a logical deduction rather than a distortion, and when the correct application of statutory provisions regarding the value of the object determines the exclusion of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VICINANZA GIANLUCA nato a SALERNO il 10/10/1989 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha parzialmente riformato la sentenza dell'11.7.2019 del G.u.p. del Tribunale di Salerno, pronunciata nei confronti di Vicinanza Gianluca, che assolveva dal delitto di riciclaggio, confermando il giudizio di responsabilità in relazione al delitto di ricettazione.
2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. Con il primo motivo il ricorrente deduce il travisamento della prova con riguardo alle valutazioni espresse dalla Corte territoriale in ordine alla prova testimoniale resa dal teste Grimaldi, in relazione alle modalità di acquisto del veicolo di provenienza delittuosa rinvenuto nella disponibilità dell'imputato; ma quello che il ricorrente qualifica come travisamento non è che la valutazione condotta logicamente dalla Corte territoriale che, sulla scorta della successione delle dichiarazioni rese dal ricorrente (tutte smentite dai controlli eseguiti) quanto alla ricezione del mezzo ora da un soggetto, ora da altri, ha ritenuto che la dichiarazione del Grimaldi, mai nominato in precedenza dal ricorrente, al pari della documentazione esibita, integrasse gli estremi del reato di falsa testimonianza (tanto da aver disposto la trasmissione degli atti al P.M. per le valutazioni sul punto).
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono entrambi manifestamente infondati; la Corte territoriale ha correttamente escluso la sussistenza dell'ipotesi attenuata del delitto di ricettazione, considerando sia il valore del motociclo (non inferiore a 700 euro, come ammesso dallo stesso ricorrente), che non può certo ritenersi di valore modesto, sia per la gravità della condotta e per le conseguenze insite nella circolazione di un mezzo dotato di targhe non proprie, come tale utilizzabile per commettere ulteriori reati; ha così fatto corretta applicazione dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità (secondo la quale se il valore del bene ricettato non è particolarmente lieve, deve sempre escludersi la tenuità del fatto, mentre se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può procedersi alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi, desumibili dall'art. 133 cod. pen., che consentono di configurare l'attenuante in parola:
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 - 01), mentre il ricorrente lamenta la mancata considerazione di dati genericamente indicati che non consentirebbero comunque di superare la valutazione espressa. Il quarto motivo di ricorso, che lamenta l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello con cui si richiedeva la concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è anch'esso manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale (pag.3, terzultimo capoverso) ha indicato le ragioni che hanno condotto all'esito del giudizio di bilanciamento.
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigli re estensore Il Presidente Sergio 7aola Lucia Imperiali Ob T