Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13253/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13253/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Jardane Mounir, personally submitted the petition rather than engaging a qualified lawyer. The lower court had confirmed a conviction for receiving stolen goods, but the Supreme Court ruled that post-2017 legislative amendments require all cassation petitions to be signed by attorneys registered on the special roll. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 625 bis c.p.p.: Criminal appeals against any judicial decision, including extraordinary remedies, must be signed by lawyers registered on the special roll of the Court of Cassation; personal submission by the accused renders the petition inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility special lawyer roll requirement personal submission prohibition legislative reform 2017 procedural costs award pena pecuniaria non riscuotibile risarcimento per errore giudiziario inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 625 bis c.p.p.
Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 625 bis cod. proc. pen
Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art.
art. 613 cod. proc. pen
pen., non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017
103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARDANE MOUNIR nato il 25/01/1995 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Jardane Mounir già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza del 9.10.2020 in ordine al delitto di ricettazione.

2. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 27201).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio i'aola LuciaDriali FpOSITATA IN CANCELLEMA - i