Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed the petition instead of using a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Jardane Mounir, personally submitted the petition rather than engaging a qualified lawyer. The lower court had confirmed a conviction for receiving stolen goods, but the Supreme Court ruled that post-2017 legislative amendments require all cassation petitions to be signed by attorneys registered on the special roll. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 625 bis c.p.p.: Criminal appeals against any judicial decision, including extraordinary remedies, must be signed by lawyers registered on the special roll of the Court of Cassation; personal submission by the accused renders the petition inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JARDANE MOUNIR nato il 25/01/1995 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Jardane Mounir già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza del 9.10.2020 in ordine al delitto di ricettazione.
2. Il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 27201).
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio i'aola LuciaDriali FpOSITATA IN CANCELLEMA - i