Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for permanent property invasion due to procedural defects and lack of prescription. The appeal is inadmissible because the crime is permanent and the second ground lacks specific citations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Butta Luca inadmissible, confirming his criminal conviction for arbitrary invasion of a public building. The appellant argued the crime extinguished upon investigation and criticized the trial court's reasoning without citing specific passages. The court rejected these claims, noting the crime is permanent and consummated at the first-instance judgment, while the second ground failed to meet statutory requirements for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: The crime of arbitrary invasion is permanent and consummated upon the first-instance judgment; appeals must cite specific passages of the contested decision to demonstrate concrete argumentative flaws.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUTTA LUCA nato a FINALE LIGURE il 21/08/1978 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Butta Luca già pronunciata dal Tribunale di Vercelli con sentenza del 25.2.2015 in ordine al delitto di invasione arbitraria di un edificio appartenente ad ente pubblico.
2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. La censura relativa all'eccepita estinzione del reato, contestato come accertato in data 3 e 4 aprile 2013, fondata sull'assunto che il reato in esame si consuma al momento dell'accertamento, è manifestamente infondata; come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, il delitto previsto dall'art. 633 cod. pen. ha natura di reato permanente (Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tommasello, Rv. 277929 - 0) che, in assenza di prova della cessazione della condotta illecita, si consuma con la pronuncia della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 - 0), intervenuta il 25 febbraio 2015 con la conseguenza che alla data attuale non è ancora decorso il termine massimo di prescrizione. Il secondo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato adeguata e logicamente corretta, il ricorrente si richiama a principi pienamente condivisibili ma non fa riferimenti concreti a passaggi individuati della decisione, senza indicare specifiche carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01) con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01).
3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio cI m peri ali DFPOSIT