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Ordinanza — n. 13251/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual references and general criticism of evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13251/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Morrone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for fraud but failed to cite specific passages in the decision, instead offering only general and assertive criticisms of the evidence assessment. The court ruled that such vague objections do not substantiate a reasoned critique, preventing the judge from understanding the precise grounds of the complaint.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to provide concrete references to specific parts of the contested decision, limiting themselves to general and assertive criticisms of the evidence evaluation without a reasoned critique.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific factual references general criticism of evidence art 581 c.p.p. court costs and fine abbandono del procedimento per truffa sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01
Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE GIOVANNI nato a AREZZO il 21/03/1996 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Morrone Giovanni già pronunciata dal Tribunale di Taranto con sentenza del 27.1.2020 in ordine al delitto di truffa.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione del provvedimento impugnato ampia e logicamente corretta, il ricorrente non fa riferimenti concreti a passaggi specifici della decisione, limitandosi a censurare in modo apodittico la valutazione del materiale probatorio (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441 - 01), denunciando in modo assertivo l'illogicità della decisione e lamentando un differente trattamento sanzionatorio senza esplicitare alcuna critica puntuale, con la conseguenza che il ricorso così formato non si sostanzia in una ragionata censura del provvedimento impugnato ma si risolve in una generalizzata critica, che non permette al giudice di percepire con esattezza l'oggetto delle censure e si pone come fonte strumentale di successivi altri ricorsi straordinari (Sez. 6, n. 10250 del 11/10/2017, dep. 2018, Valle, Rv. 272725 - 01).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliertensore Il Presi nte Sergio Di pia Lucia o Imperiali DEPOSITATA IN CANCELL