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Ordinanza — n. 13250/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for false accusation due to procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13250/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal filed by Leonardo Rausa inadmissible regarding his criminal conviction for false accusation. The appellant argued procedural violations and lack of motivation, but the court found the first ground erroneous because evidence integration remains possible in summary proceedings and the second ground was improperly raised as a violation of law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.; Appeals regarding procedural violations or omitted responses in summary proceedings are inadmissible if they concern matters not deducible in the appeal or fail to substantiate specific legal errors.

Parole chiave

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false accusation summary proceedings procedural inadmissibility violation of law criminal appeal court costs Cassazione falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il secondo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché attiene a profilo di violazione di legge (circa la disposta revoca della sospensione condizionale della pena) non dedotto in appello.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Il terzo motivo è del tutto generico, non superando la motivazione della Corte territoriale che ha indicato specificamente gli elementi tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. che giustificavano la commisurazione della pena nella misura indicata dal giudice di primo grado.
Art. 616 c.p.p.
art. 642 cod. pen
del Tribunale di Torino con sentenza del 7.6.2016, in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen.
art. 133 cod. pen
Il terzo motivo è del tutto generico, non superando la motivazione della Corte territoriale che ha indicato specificamente gli elementi tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266
L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAUSA LEONARDO nato a NAPOLI il 28/05/1965 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di Rausa Leonardo già pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Torino con sentenza del 7.6.2016, in ordine al delitto di cui all'art. 642 cod. pen.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura, in modo peraltro confuso e oscuro, sia la violazione di norme processuali - indicate negli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. - sia il vizio della motivazione per l'omessa risposta alle doglianze formulate con l'atto di appello, va rilevato che è errata l'affermazione secondo cui in sede di giudizio abbreviato al decidente è preclusa la possibilità di procedere ad attività di integrazione probatoria, sicché legittimamente era stata disposta l'acquisizione della c.t.u. svolta nel giudizio civile relativo al sinistro oggetto della falsa denuncia; fallace la deduzione della mancata considerazione delle conclusioni del consuente di parte, avendone vagliato la Corte territoriale la rilevanza (pag.

6) in termini negativi, in ragione della genericità delle considerazioni; la Corte, inoltre, ha escluso la necessità di un nuovo accertamento tecnico, ritenendo esaurienti gli elementi acquisti. Il secondo motivo di ricorso è formulato in termini non consentiti ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché attiene a profilo di violazione di legge (circa la disposta revoca della sospensione condizionale della pena) non dedotto in appello. Il terzo motivo è del tutto generico, non superando la motivazione della Corte territoriale che ha indicato specificamente gli elementi tra quelli indicati dall'art. 133 cod. pen. che giustificavano la commisurazione della pena nella misura indicata dal giudice di primo grado.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigl estensore Il Presidente Sergio Dola DEPOSITATA Irfiperiali IN CANCgl - 7