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Ordinanza — n. 13248/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of modest value in the received vehicle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13248/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ilir Limushaj inadmissible, confirming the lower court's criminal liability for vehicle receipt. The appellant's arguments were deemed repetitive and failed to address the unchallengeable evidence regarding the vehicle's illicit origin and its non-modest value. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 648, comma 2, cod. pen.; The appeal is inadmissible if it relies on repetitive arguments that do not challenge the unassailable evidence establishing the defendant's knowledge of the illicit origin of the property, and if the value of the received item is not modest.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetitive arguments receipt of stolen vehicle modest value requirement procedural costs award guida nonostante revoca della patente spese del veicolo a motore infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 648, comma 2, cod. pen.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; per costante giurisprudenza l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 2, cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009
pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009 Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIMUSHAJ ILIR nato il 27/10/1985 avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO DI PAOLA; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di LIMUSHAJ Ilir già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza del 27.11.2016 in ordine al delitto di ricettazione di un'autovettura.

2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, diretto a svalutare l'elemento utilizzato per dimostrare la consapevolezza dell'imputato circa la provenienza furtiva del veicolo da lui guidato (la fuga al momento del controllo), risulta il carattere reiterativo della censura che, peraltro, non considera il dato insuperabile dell'inattendibile indicazione fornita sulla provenienza della vettura (acquisto da un soggetto non meglio identificato, risultato sconosciuto presso l'indirizzo dichiarato), elemento idoneo per affermare la consapevolezza dell'agente circa la provenienza delittuosa del bene (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato; per costante giurisprudenza l'ipotesi attenuata prevista dall'art. 648, comma 2, cod. pen., presuppone, in primo luogo, il valore modesto del bene oggetto di ricettazione (e sul punto la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in fatto, evidenziando come il valore del veicolo, considerando necessariamente anche le utilità che si traggono dall'uso del mezzo, non potesse essere considerato di modica entità, né risultano dagli atti elementi assolutamente eccezionali, tali da ritenere che l'autoveicolo avesse un valore commerciale scarsissimo o nullo); inoltre, la Corte ha correttamente richiamato il principio di diritto per cui non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali (Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009 Rv. 242667).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 dicembre 2021 Il Consigliereensore 1;;-:)t Il Presente D io cmce EpoS ITATA _ Sergio Di 1=1 i rniA L