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Ordinanza — n. 13126/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as inadmissible for failing to specifically critique the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because it merely repeated arguments already presented to the Court of Appeal without engaging with the specific reasoning of the contested judgment. The appellant complained about procedural violations and drafting defects in an urgent investigation report but failed to provide a pointed critique of the appellate court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the essential function of a specific legal and factual argumentation required by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 581, Art. 591 cod. proc. pen.; The appeal must contain a specific and argumentative critique of the contested decision, detailing the legal grounds and factual elements supporting the dissent; a mere repetition of prior arguments without engaging with the lower court's reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific critique requirement repetition of arguments cassation procedure rules art 581 code of criminal procedure verdetto di colpevolezza corresponsabilità della vittima allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 373 cod. proc. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020
Si richiama, sul punto, Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI CALOGERO CLAUDIO nato a CASTELVETRANO il 23/11/1981 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Nicolosi Calogero Claudio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo il 18 luglio 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 2 lett. b), 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Palermo 29 ottobre 2016. L'esponente lamenta violazione dell'art.373 cod. proc. pen. in relazione al verbale di accertamenti urgenti; violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sulla redazione del predetto verbale.

2. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale, il ricorso ha reiterato le argomentazioni già sottoposte al giudice in grado di appello, sulle quali è presente espressa e non manifestamente illogica replica alle pagg.II e III. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Si richiama, sul punto, Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 280381.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Corrstliere stensore Il P sidente Eug nia Serrao Donatdla Fe anti