Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13123/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13123/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano without examining the merits of the arguments. The appellant challenged the plea bargain sentence on grounds including erroneous legal qualification and penalty illegality, which the court found did not align with the statutory requirements for appealing plea decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as lack of correlation between request and sentence, and must be declared inadmissible without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain appeal inadmissible de plano statutory grounds correlation requirement court costs fine domanda d'asilo di cittadino albanese notificazione valida violenza carnale qualificata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve premettersi come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOR QUALID nato il 29/07/1982 avverso la sentenza del 28/06/2019 del GIP TRIBUNALE di CREMONAaato avviso alle pal udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; 2> Motivi della decisione 1. Amor Qualid, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 28/6/2019 dal Tribunale di Cremona, con la quale, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 603-bis, comma 1, n. 2 e 4 cod. pen. Ne! ricorso si deduce difetto di correlazione tra richiesta avanzata dai difensori e sentenza; erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen.; errata individuazione del reato più grave; illegalità della pena.

2. L'impugnazione proposta è inammissibile. Deve premettersi come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017„ in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il primo rilievo difensivi solo apparentemente è riconducibile alla prima ipotesi, essendo palesemente contraddetto dal contenuto della pronuncia, in cui il giudice ha accolto la richiesta proveniente dalle parti.

Le questioni riguardanti l'illegalità della pena e la non corretta individuazione del reato più grave ai fini della determinazione della pena non trova riscontro nella lettura della sentenza impugnata. La difesa erroneamente sostiene che il giudice abbia attribuito al suo assistito la responsabilità dell'episodio riguardante il decesso di uno dei lavoratori sottoposti a sfruttamento. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni d'inammissibilità, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Mariarosaria Bruno Dona •Ila F ranti EJEP.0S IN CA