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Ordinanza — n. 13122/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being specific and failing to argue against the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13122/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it failed to provide specific arguments against the lower court's reasoning. The appellant merely reiterated generic allegations previously presented to the appellate court without engaging with the specific legal and factual grounds of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected as it did not fulfill the statutory requirement for a reasoned critique of the impugned decision.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: The cassation appeal must contain specific arguments contrasting the legal and factual grounds of the contested decision; generic repetitions of prior allegations render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific arguments requirement reasoned critique standard generic allegations rejection procedural defect dismissal ritardo ingiustificato dell'azione penale gravi addebiti penali deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584
Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI MATTEO nato a PADOVA il 03/12/1979 avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Pellegrini Matteo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova il 29 aprile 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, commi 2 lett. c), 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Padova 2 settembre 2016. L'esponente lamenta manifesta illogicità della motivazione in quanto nell'atto di appello si era sottoposta all'attenzione della Corte la vicenda personale dell'imputato onde dimostrare che egli aveva agito per disperazione. La difesa ha depositato in data 12 febbraio 2022 memoria difensiva.

2. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica ad analoga censura, il ricorso ha reiterato le generiche allegazioni già sottoposte al giudice in grado di appello. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni dei provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il CdraViere estensore Il Presi nte- Eugenia Serr