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Ordinanza — n. 13120/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel signature post-2017 reform.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant without the required signature of a registered defense lawyer. The appellant argued the lack of counsel was a procedural error, but the court noted that the 2017 legislative reform explicitly abolished the option for personal filing. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the 2017 reform, cassation appeals must be signed by a registered defense lawyer; personal filing is now inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defense counsel signature requirement personal filing prohibition legislative reform 2017 court costs and fines false dichiarazioni senza giuramento alibi confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMARI FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 07/11/1993 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Amari Francesco Paolo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza di condanna emessa il 7 novembre 2018 dal Tribunale di Palermo in relazione al reato di cui all'art.116, commi 15 e 17, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 con recidiva nel biennio commesso in Monreale il 5 novembre 2016. L'esponente deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo e la lieve tenuità del fatto.

2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n.103 il cui arti, comma 63, ha modificato l'art.613, comma 1, cod.proc.pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Cqrjsigliere 'estensore Il Pesidente t E enia Serrao Donat Ila Fe ranti „ DFP03iTA FA