Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation on leniency grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defense failed to specifically address the appellate court's reasoning regarding the gravity of the offense. Although the appellant argued for leniency under Article 131-bis of the Penal Code, the defense merely claimed compatibility with the charged crime without engaging with the court's factual findings. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the defense fails to specifically confront the material facts and reasoning of the lower court, limiting itself to abstract assertions of legal compatibility without addressing the specific grounds for the denial of leniency.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANDOLFO NUNZIO nato il 20/09/1965 avverso la sentenza/ordinanza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Gandolfo Nunzio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Torino per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) e 2-bis cod. strada. A motivi di ricorso si duole del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. con porscioglimento dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito ha espresso sul punto congrua giustificazione, mettendo in rilievo gli aspetti dai quali ha desunto la gravità del fatto, dando conto in maniera compiuta delle ragioni del diniego. La difesa non si confronta con gli argomenti indicati in sentenza, limitandosi ad affermare che l'istituto invocato è compatibile con il reato di cui alla contestazione. L'assenza di specificità del rilievo difensivo rende inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente Mariarosaria Bruno Dona la Ferranti t".3 E O S TATA !N CAN