Cassation annuls conviction for traffic offense due to statute of limitations expiration, dismissing procedural complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remittal because the criminal offense had expired due to the statute of limitations. The defendant argued procedural violations and logical inconsistencies in the reasoning, but the court held that once a cause of extinction is established, no further review of the facts or motivation is required. Consequently, the conviction and associated administrative penalties were erased, and the case was not sent back for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 cod. strada; Art. 159 c.p.p.: When a crime is extinguished by prescription, the Court of Cassation must annul the conviction without remittal, rendering moot any complaints regarding procedural violations or logical inconsistencies in the lower court's reasoning.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DINI GIOVANNI nato a MESSINA il 17/01/1961 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Cagliari ha ritenuto Dini Giovanni responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Quartu di Sant/Elena il 23/5/2016, con condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda. La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la pronuncia di primo grado.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Violazione di legge in relazione agli artt. 354, 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. II) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento del fatto.
3. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.
Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato; non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.
4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revocano le sanzioni amministrative accessorie della confisca della vettura e della revoca della patente di guida. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Cagliari, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione delle sanzioni amministrative accessorie applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Cagliari per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres ente Mariarosaria Bruno DonateJ4a Ferranti DE