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Ordinanza — n. 13113/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding first-instance decision facts and law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13113/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the grounds of objection. The appellant failed to explicitly articulate critical arguments against the factual findings or legal reasoning of the lower court's decision. Consequently, the court upheld the lower court's ruling that the appeal was rejected for this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible for lack of specificity when the critical arguments against the factual or legal grounds of the decision are not explicitly stated and argued.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal procedural defect grounds of objection Cassation procedure tempestività dell'istanza di ricusazione diritto di ottenere una decisione eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Art. 13 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Corte cost. sent. n. 186/2000
Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERASMO ANTONIO nato a PESCARA il 13/10/1965 avverso l'ordinanza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Erasmo Antonio propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con cui la Corte di merito ha dichiarato, ai sensi degli artt. 581, 591 cod. proc. pen. l'inammissibilità dell'appello proposto, rilevando un difetto di specificità dei motivi d'impugnazione. I motivi dedotti dal ricorrente in questa sede risultano manifestamente infondati; pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza Galtellí, «L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio così espresso, rimarcando come l'appellante non abbia addotto alcun argomento critico nei confronti della sentenza di primo grado, in cui era ricostruita puntualmente la vicenda in esame ed erano indicate in modo congruo le ragioni poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. La difesa del tutto genericamente prospetta la ricorrenza di un vizio motivazionale nella ordinanza impugnata, senza indicare specifici elementi a sostegno delle relative doglianze.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente or O x.E0-'-