Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of argument correlation under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gabsi Karim inadmissible. The appellant argued for excessive sentencing and erroneous legal qualification but failed to provide substantive arguments supporting these claims. The court ruled that the appeal was inadmissible because the grounds cited did not correlate with the reasoning of the contested appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds of the contested decision are not correlated with the arguments presented in the appeal, as the latter cannot ignore the assertions of the censured act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABSI KARIM nato il 16/07/1987 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Gabsi Karim, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello in epigrafe indicata. L'esponente censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. eccessività della pena irrogata, erronea qualificazione giuridica del fatto.
I rilievi difensivi sono del tutto assertivi e privi di argomentazioni a sostegno. Come è noto, il ricorso è inammissibile quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (ex multis Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Mariarosaria Bruno Dona Ila Ferranti DEPOSITATA IN QANCELLERI