Ordinanza — n. 13110/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENEGHETTI DANIELA nato a PADOVA il 04/10/1963 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; • Motivi della decisione Meneghetti Daniela ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata riformata, con pronuncia di estinzione per prescrizione del reato, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova il 11 febbraio 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), 2 bis, 2 sexies, e 187, commi 1, 1 bis e 1 quater d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Saonara il 16 luglio 2014. L'esponente lamenta l'omessa assoluzione con formula perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato. Il difensore ha depositato in data 10 febbraio 2022 memoria difensiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 13110/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENEGHETTI DANIELA nato a PADOVA il 04/10/1963 avverso la sentenza del 18/11/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; • Motivi della decisione Meneghetti Daniela ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata riformata, con pronuncia di estinzione per prescrizione del reato, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova il 11 febbraio 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), 2 bis, 2 sexies, e 187, commi 1, 1 bis e 1 quater d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Saonara il 16 luglio 2014. L'esponente lamenta l'omessa assoluzione con formula perché il fatto non sussiste o non è previsto dalla legge come reato. Il difensore ha depositato in data 10 febbraio 2022 memoria difensiva.
2. Il ricorso è inammissibile. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art.129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali potesse trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputata imponeva l'applicazione della causa estintiva.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Con glierg estensore Il Presj1ente E genia Serro Donatelll Ferr ti v DEPOSITATA IN CANCELLE