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Ordinanza — n. 13109/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for traffic offense due to lack of devoluted aggravating circumstance and procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13109/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a traffic offense conviction. The appellant argued for violation of law and lack of reasoning concerning specific aggravating circumstances and the exclusion of punishability. The court ruled that the contested aggravating circumstance was never formally presented to the appellate court, and the legal standard for excluding punishability requires a specific judicial evaluation of the offense's particular triviality.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 186 cod. strada: The Court of Cassation cannot examine issues regarding aggravating circumstances or the exclusion of punishability that were not formally devoluted to the appellate court for its consideration.

Parole chiave

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inadmissible appeal traffic offense aggravating circumstance devoluted question exclusion of punishability procedural error Cassation review vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada
Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n.13682 del 25/02/2016
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez.
Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015
U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901).
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ; non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VWOVIC ZORAN nato il 26/11/1959 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Vujovic Zoran ricorre avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stata confermata la pronuncia di condanna a suo carico per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada. Si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e per vizio di motivazione in relazione all'art.131-bis cod. pen.; la difesa si duole altresì del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, lamentando omessa motivazione sul punto.

Il ricorso è inammissibile. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui alrart.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, in motiv.; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.26544901). La Corte di merito ha offerto sul punto adeguata motivazione, non censurabile in questa sede, ponendo in evidenza che il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità, attesa la ricorrenza delle circostanze relative alle due aggravanti contestate e l'elevato tasso alcolemico riscontrato all'esito dell'accertamento.

Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada è indicata nella parte descrittiva dell'imputazione, occorre rilevare come la questione afferente alla mancata ricorrenza della citata aggravante non sia stata devoluta alla Corte d'appello. Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ; non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente Mariarosaria Bruno Donat a Ferranti D L P