Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13107/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses extraordinary appeal against final judgment due to lack of power to review final rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13107/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the extraordinary appeals filed by Russo Felicia and Macchi Lorenzo inadmissible. The applicants argued that the Court lacked the authority to declare appeals inadmissible instead of finding them prescribed, claiming they had bypassed the preliminary 'filter' section. The Court rejected this, ruling that the extraordinary appeal for factual error is an exception to the principle of unappealability of final decisions and cannot be applied analogously beyond its strict statutory limits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625 bis c.p.p.; The extraordinary appeal for factual error is an exception to the unappealability of Court of Cassation decisions and cannot be applied analogously beyond the cases expressly provided for by law.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal factual error final judgment inadmissibility judicial finality Cassation Court procedural preclusion esame di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 bis c.p.p.
Il ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen.
Art. 14 disp. gen.
Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 disp.
art. 625 bis cod.proc.pen
Il ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile
gen., proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, in motivazione).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO FELICIA nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 18/05/1949 MACCHI LORENZO nato a ERBA il 11/11/1988 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Russo Felicia e Macchi Lorenzo hanno proposto ricorso straordinario ex art.625 bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 1009, deliberata dalla Terza Sezione Penale di questa Corte Suprema il 5 maggio 2021, con dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

2. I ricorrenti deducono che la Corte sarebbe incorsa in errore nel dichiarare l'inammissibilità anziché la prescrizione dei reati non avendone il potere, considerato che i ricorsi avevano superato il vaglio di ammissibilità della sezione 'filtro' a ciò deputata.

3. Il ricorso ex art. 625 bis cod.proc.pen. non è impugnazione ordinaria, perché è volto ad attaccare il giudicato di condanna, compiutosi con la deliberazione della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite della Corte di legittimità hanno sul punto insegnato che «il ricorso per errore di fatto, quale mezzo straordinario di impugnazione, rappresenta una evidente eccezione ad uno dei principi fondamentali dell'ordinamento processuale: quello della inoppugnabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che, pur avendo perduto il carattere della assolutezza per effetto, appunto, dell'art. 625 bis, resta uno dei cardini del sistema delle impugnazioni e della formazione del giudicato.

Deve inferirsene che le disposizioni regolatrici del ricorso straordinario per errore di fatto non sono suscettibili di applicazione analogica e, dunque, non si applicano oltre i casi in esse considerati, in forza del divieto sancito dall'art. 14 disp. gen., proprio perché costituiscono deroga alla regola dell'intangibilità dei provvedimenti del giudice di legittimità» (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, in motivazione). In ragione di tale natura non- ordinaria, non trovano immediata applicazione i principi e le norme proprie delle impugnazioni ordinarie (quelle endoprocessuali), quanto a termini, legittimazioni, motivi aggiunti, contraddittorio necessario dopo la formale presentazione della richiesta.

In questa fase opera infatti come principio generale e di sistema la preclusione processuale tipica del post-giudicato, sicché, stante il contesto di eccezione che caratterizza ogni possibile messa in discussione del giudicato, ogni previsione normativa specifica deve essere interpretata negli stretti tassativi limiti che dalla stessa si evincono.

4. A prescindere dalla manifesta infondatezza della censura, si tratta di deduzione di un errore di diritto, inammissibile in ragione dei limitati casi nei quali è ammesso il mezzo straordinario d'impugnazione proposto.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr sidente 9genia terrao Donat Ila Ferranti D L: O S I TATA IN C