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Ordinanza — n. 13104/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper factual re-evaluation by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13104/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fregnani Fiamma inadmissible. The appellant argued that the appellate court erred in its factual reconstruction by failing to note that the victim received aid from third parties. The court rejected this claim, ruling that the Supreme Court lacks the power to re-evaluate facts, which remains the exclusive domain of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-examine factual elements or substitute its own assessment of evidence, as such review is reserved exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibited appellate court error judicial discretion review procedural law Italy caso poco grave false dichiarazioni senza giuramento incendio colposo

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
legge 20 febbraio 2006 n. 46

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101).
Sez. 7, Ordinanza n. 21337 del 21/03/2012, Saccottelli
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREGNANI FIAMMA nato a CATTOLICA il 24/01/1992 avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione Fregnani Fiamma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con rideterminazione della pena, la condanna pronunciata il 4 luglio 2018 dal Tribunale di Rimini in relazione al reato di cui all'art.189 d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Rimini il 9 maggio 2013. L'esponente deduce vizio della motivazione laddove il giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna muovendo da un'erronea ricostruzione dei fatti, posto che è stato accertato che l'imputata si fosse fermata ed avesse verificato che la persona ferita avesse ricevuto soccorso da terzi. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett.

e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che la ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale. Si richiama Sez. 7, Ordinanza n. 21337 del 21/03/2012 , Saccottelli, Rv. 252654. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre ente --Eygenia Serraci Donatel Ferrant4 DEPO S ITATA IN CANC;t