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Sentenza — n. 13097/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13097/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13097/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Tribunale della Spezia ha ritenuto Giorgì Federico responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada, commesso in Sarzana il 22/1/2016, con condanna alla pena di anni uno di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13097/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La tardiva verifica periodica sarebbe suscettibile d'invalidare il risultato dell'alcoltest. Ricorso a firma dell'Avv. Luigi Pace I) Manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Genova erroneamente ritenuta raggiunta la prova dell'assunzione di alcolici in misura oltrepassante il limite di legge in occasione del sinistro; II) Apparenza ed incompletezza dela motivazione; violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.; contraddittorietà ed erroneità dei criteri di valutazione delle prove; travisamento della prova ex art. 192 cod. proc. pen.

Parole chiave

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gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori crimine altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza gioventù

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
pen.; contraddittorietà ed erroneità dei criteri di valutazione delle prove; travisamento della prova ex art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIORGI FEDERICO nato a LA SPEZIA il 10/12/1971 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale della Spezia ha ritenuto Giorgì Federico responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-bis cod. strada, commesso in Sarzana il 22/1/2016, con condanna alla pena di anni uno di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda. La Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la pronuncia di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei suoi difensori, lamentando quanto segue. Ricorso a firma dell'Avv. Carmelo Maurizio Sergi. I) Violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte d'appello non ha contrastato l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa attraverso una ricostruzione fondata su dati indiziari o massime d'esperienza idonee a corroborare la tesi che l'imputato avesse sicuramente assunto alcol prima dell'incidente. II) Mancanza di motivazione su un punto dedotto in appello.

La Corte di merito non avrebbe offerto risposta alcuna al rilievo afferente il contrasto rilevabile tra il contenuto della deposizione del teste Shittzer - il quale ha riferito che l'imputato parlava normalmente e non era alterato - e quanto dichiarato dall'Appuntato Andreazzoli, il quale ha affermato che il Gioroi aveva l'alito pesante, aveva bevuto e aveva difficoltà ad eseguire l'alcoltest. III) Difetto di motivazione e violazione di legge in merito al dedotto non corretto funzionamento dell'etilometro. La difesa ha dimostrato che l'apparecchio adoperato per effettuare l'alcoltest non è stato sottoposto a regolare revisione annuale.

La tardiva verifica periodica sarebbe suscettibile d'invalidare il risultato dell'alcoltest. Ricorso a firma dell'Avv. Luigi Pace I) Manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Genova erroneamente ritenuta raggiunta la prova dell'assunzione di alcolici in misura oltrepassante il limite di legge in occasione del sinistro; II) Apparenza ed incompletezza dela motivazione; violazione degli artt. 546 e 125 cod. proc. pen.; contraddittorietà ed erroneità dei criteri di valutazione delle prove; travisamento della prova ex art. 192 cod. proc. pen.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revoca la sanzione amministrativa accessoria della confisca della vettura e della revoca della patente di guida. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di La Spezia, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di La Spezia per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il residente DEPo;sd -z-