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Ordinanza — n. 13096/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded prescription defense regarding traffic contravention in Sicily.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13096/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's argument that the traffic contravention had expired due to prescription was manifestly unfounded. The defense claimed the four-year ordinary prescription period had elapsed, but the court found that interrupting acts, including the summons and first-instance judgment, reset the timeline before the maximum five-year limit expired. Consequently, the court ruled that the inadmissibility of the appeal precluded any examination of the prescription defense under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 160 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When a prescription appeal is declared inadmissible due to manifestly unfounded grounds, the court cannot examine the substantive cause of non-punishment, as inadmissibility precludes the formation of a valid appeal relationship.

Parole chiave

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prescription period traffic contravention inadmissible appeal manifestly unfounded interruption of prescription Code of Criminal Procedure Cassation appeal allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma 1, cod. proc. pen.
Il termine di prescrizione di quattro anni indicato dalla difesa è quello ordinario (art. 157, comma 1, cod. proc. pen.).
Art. 160 cod. pen.
Come è noto (art. 160 cod. pen.), tra gli atti interruttivi si annoverano la sentenza e il decreto di citazione a giudizio; la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere ex novo dal giorno della interruzione fino al raggiungimento del periodo massimo {in argomento cfr.
Art. 129 cod. proc. pen.
217266 - 01: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.").
Art. 616 cod. proc. pen.
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
art. 160 cod. pen
Come è noto (art. 160 cod. pen.), tra gli atti interruttivi si annoverano la sentenza e il decreto di citazione a giudizio; la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere ex novo dal giorno della interruzione fino al raggiungimento del periodo massimo {in argomento cfr.
art. 157 cod. pen
pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
217266 - 01: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.").
art. 616 cod. proc. pen
Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018
Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO EMILIO GIUSEPPE nato a RIBERA il 12/11/1991 avverso l'ordinanza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione 1. Con sentenza del 27/11/2020, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da Gagliano Emilio Giuseppe avverso la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento che aveva ritenuto responsabile il predetto imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies cod. strada, fatto commesso in Siculiana in data 24/1/2016.

2. Avverso la sentenza d'inammissibilità dell'atto di appello, ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando come il reato contravvenzionale ascritto al ricorrente, il cui termine di prescrizione è pari ad anni quattro, fosse già estinto per prescrizione alla data del deposito della sentenza impugnata. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il termine di prescrizione di quattro anni indicato dalla difesa è quello ordinario (art. 157, comma 1, cod. proc. pen.).

Per le contravvenzioni il termine massimo di prescrizione, in presenza di atti interruttivi, è pari ad anni cinque, da farsi decorrere dalla data di consumazione del reato. Come è noto (art. 160 cod. pen.), tra gli atti interruttivi si annoverano la sentenza e il decreto di citazione a giudizio; la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere ex novo dal giorno della interruzione fino al raggiungimento del periodo massimo {in argomento cfr. Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, Rv. 274048 - 01:"In tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa ritenersi non verificata l'estinzione del reato, e necessario non solo che non sia superato il termine massimo previsto nell'ultima parte del terzo comma dell'art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall'art. 157 cod. pen. (Fattispecie nella quale, prima del decorso del termine ordinario di prescrizione del reato dalla sentenza di primo grado, era intervenuto l'atto di citazione in appello considerato ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. ed avente, quindi, effetto i nterruttivo)"] Nel presente caso il decreto di citazione a giudizio dell'imputato innanzi al Tribunale di Agrigento è stato emesso in data 20/11/2017 e la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 27/11/2019, prima della scadenza del termine ordinario di quattro anni.

Allo stesso modo, nel giudizio di secondo grado, non è decorso il termine ordinario di quattro anni nel periodo compreso tra il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte d'appello e la sentenza di secondo grado, emessa il 27/11/2020. Neppure può dirsi maturato il termine massimo di prescrizione dalla data di consumazione del reato, che avrebbe dovuto venire a scadenza in data 24/1/2021, epoca successiva alla pronuncia della sentenza di appello. Per altro verso, l'inammissibilità del ricorso esclude che possa farsi luogo alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione in questa sede (Sez.

U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01: "L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen."). Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre 'dente Mariarosaria Bruno Donate4a Ferranti DEPOSI