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Sentenza — n. 13093/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal because the traffic offense was extinguished by prescription, making procedural flaws irrelevant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13093/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's confirmation of a traffic offense conviction without remanding the case. The defendant argued for procedural irregularities and lack of reasoning regarding the alcohol test, but the court found the crime extinguished by prescription. Consequently, the court held that any nullities or motivational defects are irrelevant when a cause of extinction exists, leading to the immediate annulment of the conviction and the accessory administrative sanction.

Regesto Legislator

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Art. 156 c.p.p.; Art. 157 c.p.p.: In the presence of a cause of extinction of the crime, such as prescription, defects in motivation or procedural nullities are not relevant in cassation proceedings because the lower court is obliged to immediately declare the extinction.

Parole chiave

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prescription of crime extinction of offense nullity irrelevance traffic offense cassation annulment motivi di cassazione mancata prova di parzialità accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 156 c.p.p.
Art. 157 c.p.p.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.
Art. 224 cod. strada
Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Vicenza, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.
art. 131-bis cod. pen
pen.): illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione espressa in ordine al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTALDO FABIO nato a AVELLINO il 22/08/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Castaldo Fabio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella di primo grado, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-bis cod. strada, commesso in Vicenza in data 1/8/2016.

2. A motivi di ricorso lamenta quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione espressa in ordine al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.;mancato rispetto del protocollo emanato per lo svolgimento degli accertamenti urgenti sulla persona; mancato avviso della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia all'atto dell'espletamento dell'alcoltest; irregolarità dell'accertamento svolto per mancata ripetizione del test a seguito di risultati discordanti e incerti.

3. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si dispone la revoca della sanzione amministrativa accessorie della sospensione della patente di guida per anni due. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Vicenza, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al prefetto di Vicenza per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pres ente Mariarosaria Bruno Donateil Fer