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Sentenza — n. 13092/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13092/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13092/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CACCAMISI GIUSEPPE nato a LICATA il 25/10/1973 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Caccamisi Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 23 gennaio 2020 in ordine ai reati di cui all'art.186, commi 2 e 5, e all'art.187, commi 1 e 5, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Barcellona P.G. il 14 gennaio 2016. L'esponente lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie asseritamente rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto; la violazione di legge in punto di circostanze attenuanti generiche e di diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 13092/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Barcellona P.G. il 14 gennaio 2016. L'esponente lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie asseritamente rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto; la violazione di legge in punto di circostanze attenuanti generiche e di diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata dipendenza da sostanze stupefacenti abuso di alcol guida nonostante revoca della patente consumo di canapa traffico aggravato di stupefacenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CACCAMISI GIUSEPPE nato a LICATA il 25/10/1973 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Caccamisi Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto il 23 gennaio 2020 in ordine ai reati di cui all'art.186, commi 2 e 5, e all'art.187, commi 1 e 5, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commessi in Barcellona P.G. il 14 gennaio 2016. L'esponente lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie asseritamente rese dall'indagato nell'immediatezza del fatto; la violazione di legge in punto di circostanze attenuanti generiche e di diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.

L'esame dei motivi di ricorso induce ad escluderne l'inammissibilità e a rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione dei reati. I reati per i quali l'imputato è stato condannato sono infatti prescritti, trattandosi di fatti commessi in data 14 gennaio 2016 in relazione ai quali trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzioni, il termine massimo di prescrizione deve ritenersi stabilito in cinque anni, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen.

Va, quindi, osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per i reati contestati, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Caccannisi Giuseppe, essendo i reati ascritti estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per prescrizione con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Messina per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cds. Così deciso il 28 febbraio 2022 I