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Sentenza — n. 13075/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13075/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Balasoniu Nelu Florin ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Modena, con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis cod. strada; commesso in Modena il 18/11/2015. E' stata altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 13075/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

Parole chiave

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identificazione forense accusa penale falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti verdetto di colpevolezza accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
pen.): nullità dell'accertamento strumentale mediante etilometro; mancanza di prova certa sul corretto e tempestivo avvertimento all'imputato di farsi assistere da difensore di fiducia prima dell'effettuazione dell'accertamento; violazione dell'art. 114 disp.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BALASONIU NELU FLORIN nato il 24/09/1977 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Balasoniu Nelu Florin ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata di conferma di quella del Tribunale di Modena, con cui è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e 2-bis cod. strada; commesso in Modena il 18/11/2015. E' stata altresì applicata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. A motivi di ricorso lamenta quanto segue (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): nullità dell'accertamento strumentale mediante etilometro; mancanza di prova certa sul corretto e tempestivo avvertimento all'imputato di farsi assistere da difensore di fiducia prima dell'effettuazione dell'accertamento; violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità dell'esito dell'accertamento. La difesa ha depositato memoria difensiva nella quale chiede la fissazione dell'udienza innanzi alla sezione ordinaria: in subordine, chiede che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.

3. Si osserva come il reato ascritto al ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revoca la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Modena, ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Modena per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Pre idente Mariar saria Bruno Donat la