Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13067/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13067/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13067/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHANDOUF SAID nato a YOUSSOUFIA( MAROCCO) il 20/02/1983 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Rhandouf Said ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Modena il 1 marzo 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13067/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Parole chiave

Generato dall'IA
Repubblica del Sudafrica false dichiarazioni senza giuramento censura dell'accertamento dei fatti africa subsahariana rifugiato eritreo violazione del segnale luminoso
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHANDOUF SAID nato a YOUSSOUFIA( MAROCCO) il 20/02/1983 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Motivi della decisione 1. Rhandouf Said ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Modena il 1 marzo 2019 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett.

c) e 2-bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Zocca (MO) il 3 novembre 2015. L'esponente lamenta inosservanza ed erronea applicazione dell'art.131 bis cod. pen. e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La norma che si assume violata prevede, quali condizioni per l'esclusione della punibilità (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede pertanto al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art.133, primo comma, cod.pen., sussista l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (Sez. U, n.13682 del 25/02/2016, Coccimiglio; Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussunnere il fatto qui in esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131 bis cod. pen.

Il secondo motivo di ricorso si basa sull'assunto, manifestamente errato in diritto, che la sospensione condizionale della pena sia causa estintiva del reato a cui consegue la competenza prefettizia ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti alla patente di guida. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 igliercestensore Il Prqsidente enia Serpeo Do àt Ila Ferranti /L o E P O S -17i