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Ordinanza — n. 13066/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13066/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13066/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERONESE PASQUALINO nato a CORIGLIANO CALABRO il 30/11/1991 avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; o é Motivi della decisione Veronese Pasqualino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata !a pronuncia di condanna del Tribunale di Castrovillari in relazione al reato di cui all'art.73 digs.159/2011, commesso in Corigliano Calabro il 19/10/2015 s! d-oLedtL ssionedII drcost-nrre att-c,rrint: generiche, deducendo contraddittorietà della motivazione per travisamento probatorio risultante dal certificato del casellario giudiziale; inadeguatezza della motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 13066/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fnynro dc.IJracsa gioqsz npqh determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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esame di cassazione verdetto di colpevolezza declinatoria di competenza accusa penale legittimazione ad agire assenza di persecuzione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERONESE PASQUALINO nato a CORIGLIANO CALABRO il 30/11/1991 avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; o é Motivi della decisione Veronese Pasqualino ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata !a pronuncia di condanna del Tribunale di Castrovillari in relazione al reato di cui all'art.73 digs.159/2011, commesso in Corigliano Calabro il 19/10/2015 s! d-oLedtL ssionedII drcost-nrre att-c,rrint: generiche, deducendo contraddittorietà della motivazione per travisamento probatorio risultante dal certificato del casellario giudiziale; inadeguatezza della motivazione.

Il ricorso è inammissibile. La richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche risulta esi-ninata da! gi-c.'ico diappelk) dii con '9ngru , =t:va:iene. a rette dl merito ha dato rilievo alla negativa personalità dell'imputato, gravato da due precedenti condanne e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. La valutazione è in linea con l'orientamento prevalente espresso in sede di legittimità in base al quale, in tema di concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad rimnme, • nr,r, e4 eri; nr,-, 1111,, \AI IU i I i 01 n tyS-01,7 i 1.-1, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione del beneficio (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fnynro dc.IJracsa gioqsz npqh determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle enneo nrnrcacc,Inli a ricalla 101 .. ... s drnm di altre tremila in fnnonr2 daIt rass c....!!e ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estens