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Sentenza — n. 13060/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13060/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13060/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: URBINATI ROBERTA nato a CESENA il 11/04/1968 avverso la sentenza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO; Urbinati Roberta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, applicando le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì il 26 febbraio 2018 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), 2-bis, 2-sexies e 2-septies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Forlimpopoli il 5 luglio 2014. L'esponente lamenta con sette motivi di ricorso il vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio L'esame dei motivi di ricorso induce ad escluderne l'inammissibilità e a rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato.

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Sentenza — n. 13060/2022 — snpen · Corte di Cassazione: U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Urbinati Roberta, essendo il reato ascritto estinto per prescrizione.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione infrazione privilegiata valutazione dell'idoneità alla guida abbandono del procedimento per infrazione stradale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: URBINATI ROBERTA nato a CESENA il 11/04/1968 avverso la sentenza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Urbinati Roberta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente riformata, applicando le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Forlì il 26 febbraio 2018 in ordine al reato di cui all'art.186, comma 2 lett. c), 2-bis, 2-sexies e 2-septies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Forlimpopoli il 5 luglio 2014. L'esponente lamenta con sette motivi di ricorso il vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio L'esame dei motivi di ricorso induce ad escluderne l'inammissibilità e a rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato.

Il reato per il quale l'imputato è stato condannato è infatti prescritto, trattandosi di fatto commesso in data 5 luglio 2014 in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di contravvenzione, il termine massimo di prescrizione per tale reato deve ritenersi stabilito in cinque anni, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Va, quindi, osservato che è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato contestato, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza della ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di Urbinati Roberta, essendo il reato ascritto estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Forlì per quanto di competenza ex art.224, comma 3, cds. Così decisoil 28 febbraio 2022 Il con