Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Fronte inadmissible, rejecting his challenge to the lower court's finding of guilt for driving under the influence. Fronte argued that the trial court erred in evaluating the breathalyzer results and the burden of proof regarding the device's calibration, but the court held that such factual assessments fall exclusively within the competence of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it contained impermissible criticisms of the evidence and fact-finding process, which the cassation court cannot review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain impermissible attacks on the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of the material probatory, as these matters belong exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRONTE ANDREA nato a LUGO il 12/07/1983 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 105)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso - corredato da memoria difensiva e motivi aggiunti ritualmente depositati - proposto da Andrea Fronte avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella cd. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280958 - 01).
Del resto, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilornetro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 - 01).
Quanto al secondo motivo, la riscontrata inammissibilità del ricorso, cui consegue la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., tra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 21726601). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. 4é,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consi e estensore Il Presi Ales