Sentenza — n. 13052/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAITI MANUELE nato a REGGIO EMILIA il 23/07/1969 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 103) FATTO E DIRITTO Manuele Caiti, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce censure in ordine all'omesso avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., al diniego dell'art. 131-bis c.p. ed in punto di trattamento sanzionatorio, in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, cod. strada (commesso il 18.10.2015).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 disp. att. c.p, art. 131-bis c.p, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13052/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 103) FATTO E DIRITTO Manuele Caiti, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce censure in ordine all'omesso avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., al diniego dell'art. 131-bis c.p. ed in punto di trattamento sanzionatorio, in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, cod. strada (commesso il 18.10.2015).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAITI MANUELE nato a REGGIO EMILIA il 23/07/1969 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. 103) FATTO E DIRITTO Manuele Caiti, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce censure in ordine all'omesso avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., al diniego dell'art. 131-bis c.p. ed in punto di trattamento sanzionatorio, in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, cod. strada (commesso il 18.10.2015).
Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consi911ér estensore L Il esidente , Ales ndro Ranaldi Don erranti F.)EPC:7;ITATO IN CANCELLERIA