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Ordinanza — n. 13051/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds lacking specific factual or legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13051/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Annagrazia Blasi against the Taranto Court of Appeal inadmissible. The appellant argued against the finding of responsibility for a crime, but the court found her grounds to be manifestly generic and non-specific. Consequently, the appeal was rejected because it failed to pinpoint factual or legal grievances or engage with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; Appeals must be specific and targeted; generic grievances lacking factual or legal precision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specificity requirement criminal procedure costs of appeal azione di responsabilità gravi addebiti penali corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASI ANNAGRAZIA nato a TARANTO il 25/09/1993 avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

99)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Annagrazia Blasi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consiglitre estensore Il esidente Alesséindro Ranaldi Dona ella Ferranti ...ATO