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Ordinanza — n. 13050/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13050/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13050/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO LUCA nato a NAPOLI il 07/07/1981 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Luca Bruno avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il primo motivo non è consentito, attenendo al merito, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla scorta di quanto processualmente accertato in merito alla condotta particolarmente pericolosa tenuta dal prevenuto nella commissione del reato (guida in stato di ebbrezza di notte e in autostrada, in condizioni psicofisiche fortemente alterate).

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13050/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Luca Bruno avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il primo motivo non è consentito, attenendo al merito, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla scorta di quanto processualmente accertato in merito alla condotta particolarmente pericolosa tenuta dal prevenuto nella commissione del reato (guida in stato di ebbrezza di notte e in autostrada, in condizioni psicofisiche fortemente alterate).

Parole chiave

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responsabilità penale verdetto di colpevolezza revisione della sentenza penale cause penali scemata imputabilità ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il primo motivo non è consentito, attenendo al merito, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO LUCA nato a NAPOLI il 07/07/1981 avverso la sentenza del 26/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

95)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Luca Bruno avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il primo motivo non è consentito, attenendo al merito, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla scorta di quanto processualmente accertato in merito alla condotta particolarmente pericolosa tenuta dal prevenuto nella commissione del reato (guida in stato di ebbrezza di notte e in autostrada, in condizioni psicofisiche fortemente alterate).

Il secondo motivo è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01), come risulta effettuato nel caso di specie. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P sidente Dona Ila Ferranti DEFOtATATO IN