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Ordinanza — n. 13049/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13049/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13049/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEHU OLSI nato il 20/01/1983 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Shehu Olsi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è inammissibile. Il motivo dedotto, con cui si lamenta vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, non considera che la pena irrogata (anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 23.000 di multa, per ipotesi di reato ex artt. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90) non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 13049/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nella specie, peraltro, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche in ordine al diniego della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, sulla base delle circostanze di fatto emerse e della insussistenza di elementi positivi preponderanti rispetto alla gravità delle condotte accertate a carico del prevenuto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza obbligo di testimoniare falsa dichiarazione della parte difesa d'ufficio gravi addebiti penali testimone a carico

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHEHU OLSI nato il 20/01/1983 avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

94)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Shehu Olsi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è inammissibile. Il motivo dedotto, con cui si lamenta vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, non considera che la pena irrogata (anni 6 e mesi 4 di reclusione ed euro 23.000 di multa, per ipotesi di reato ex artt. 73, comma 1, 80, comma 2, d.P.R. 309/90) non supera la media edittale, per cui nel caso trova applicazione il costante principio affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01).

Nella specie, peraltro, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato anche in ordine al diniego della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, sulla base delle circostanze di fatto emerse e della insussistenza di elementi positivi preponderanti rispetto alla gravità delle condotte accertate a carico del prevenuto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbr